Presentare la dichiarazione IMU

Descrizione

Presentare la dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi alla prima dichiarazione, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica la dichiarazione IMU/TASI ENC al Dipartimento delle finanze.

Approfondimenti

È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
  • quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Per un'elencazione esaustiva, consulta le istruzioni ministeriali.

Tra i casi più ricorrenti in cui si presenta la dichiarazione IMU si ricordano i seguenti:

  • le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità  pertinenziale che per legge deve essere una per categoria
  • nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati, abbiano la dimora e residenza in due immobili diversi nel medesimo comune al fine di comunicare su quale dei due si è usufruito delle agevolazioni per l'abitazione principale
  • per il coniuge assegnatario della ex casa coniugale solo nel caso in cui  il Comune nel quale è ubicata la ex casa coniugale NON coincide con quello in cui si è sposato oppure con il Comune dove è nato
  • per le aree fabbricabili al fine di comunicare il valore imponibile dell'area
  • per i cosiddetti "beni merce"
  • gli immobili concessi in locazione finanziaria
  • gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa
  • gli immobili per i quali viene costituito o cessa un diritto reale di godimento (ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione al coniuge superstite).

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il Modello Unico Informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.

Ad esempio, in caso di acquisto dell’immobile la dichiarazione non deve essere presentata in quanto il notaio ha già trasmesso il  MUI (Modello Unico Informatico).